La polizza assicurativa” donazione immobile” tiene indenne il beneficiario, l’acquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe, anche a distanza di decenni dalla sottoscrizione, a seguito di esito favorevole dell’azione di restituzione da parte di terzi legittimari che abbiano acquisito un diritto sull’immobile. L’art. 769 del codice civile definisce la donazione come il
Acquistare una casa proveniente da una donazione può rivelarsi rischioso e la banca potrebbe non concedere il mutuo a chi desidera comprare un immobile il cui venditore l’ha ricevuto in donazione. La donazione è contestabile entro 20 anni dal momento in cui è stata trascritta o entro 10 anni dal decesso del donante. Con la