La Legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha introdotto la facoltà, di una delle due parti, di poter richiedere il deposito del prezzo (intero o il saldo) al notaio, fino alla trascrizione dell’atto di compravendita nei pubblici registri.
Il notaio dovrà avere un conto corrente dedicato sul quale far circolare il denaro e che ovviamente non farà parte della situazione patrimoniale personale .
Gli interessi maturati sul conto corrente saranno incassati dallo Stato che li destinerà ad un fondo per finanziare le piccole e medie imprese.
La Parte acquirente (per legge è facoltà di una delle due parti, ma di fatto questa norma tutela solo la parte acquirente) pertanto potrà decidere se avvalersi o meno della scelta del deposito del prezzo al notaio.
In questo caso il Notaio, al momento dell’atto tratterà la somma (intera o il saldo) depositandola sul proprio conto corrente. Possono essere consegnate al Notaio anche le somme destinate all’estinzione di spese o oneri non pagati (es. spese condominiali arretrate).
Una volta che il Notaio avrà trascritto l’atto nei pubblici registri, e l’acquirente avrà pertanto la certezza che il suo diritto è “opponibile a terzi”, provvederà a versare il denaro sul conto corrente del venditore.
Questa Legge da una parte stravolge l’iter ” classico” della compravendita , ma dall’altra tutela la parte in quel momento più debole , l’acquirente!