Deposito del prezzo al Notaio

La Legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha introdotto la facoltà, di una delle due parti,  di poter richiedere il deposito del prezzo (intero o il saldo) al notaio, fino alla trascrizione dell’atto di compravendita nei pubblici registri.

Il notaio dovrà avere un conto corrente dedicato sul quale far circolare il denaro e che ovviamente non farà parte della situazione patrimoniale personale .

Gli interessi maturati sul conto corrente saranno incassati dallo Stato che li destinerà ad un fondo per finanziare le piccole e medie imprese.

La Parte acquirente (per legge è facoltà di una delle due parti, ma di fatto questa norma tutela solo la parte acquirente) pertanto potrà decidere se avvalersi o meno della scelta del deposito del prezzo al notaio.

In questo caso il Notaio, al momento dell’atto tratterà la somma (intera o il saldo) depositandola sul proprio conto corrente. Possono essere consegnate al Notaio anche le somme destinate all’estinzione di spese o oneri non pagati (es. spese condominiali arretrate).

Una volta che il Notaio avrà trascritto l’atto nei pubblici registri, e l’acquirente avrà pertanto la certezza che il suo diritto è “opponibile a terzi”, provvederà a versare il denaro sul conto corrente del venditore.

Questa Legge da una parte stravolge l’iter ” classico” della compravendita , ma dall’altra tutela la parte in quel momento più debole , l’acquirente!