Comune di Loano IMPOSTA DI SOGGIORNO – INFORMATIVA 2018 Con delibera C. C. 41 del 6 dicembre 2017 è stata istituita l’imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento. Le tariffe da applicare sono state adottate con deliberazione G.C. 123 del 7.12.2017. Per l’anno 2018 l’imposta sarà applicata limitatamente alle mensilità di Luglio ed Agosto. Chi è soggetto all’imposta e quanto deve pagare Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Loano e pernottano nelle strutture turistico ricettive che hanno sede nel territorio comunale, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta. L’imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva (se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l’imposta di soggiorno; se la consecutività si interrompe, il conteggio ricomincia per i successivi pernottamenti). Per l’anno 2018 sono state adottate le seguenti tariffe, graduate in relazione alla tipologia e alla classificazione delle strutture turistico ricettive da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile così come determinato nell’allegata tabella: TARIFFE (Approvate con delibera G.C. n. 123 del 7/12/2017) Strutture ricettive alberghiere: ALBERGHI e RESIDENZE TURISTICO- ALBERGHIERE (RTA) |
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Classificazione |
Tariffa € / gg. a persona |
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1 stella |
€ 0,50 |
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2 stelle |
€ 0,70 |
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3 stelle |
€ 1,00 |
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4 stelle e maggiori |
€ 1,50 |
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Strutture ricettive all’aperto: CAMPEGGI, PARCHI VACANZE, VILLAGGI TURISTICI
ATTENZIONE Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j.), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445. Le riduzioni L’imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori; L’imposta è ridotta del 30%, con l’esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d’inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali. Detta riduzione non opererà, pertanto, nel 2018 in cui l’applicazione dell’imposta sarà limitata ai soli mesi di luglio e agosto. Soggetti responsabili degli obblighi tributari I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura turistico ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5bis del citato D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017. Obblighi tributari Obbligo di informazione I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a informare i propri ospiti, utilizzando spazi dedicati, sull’applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell’imposta di soggiorno. ATTENZIONE La violazione all’obbligo di informazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro. Obbligo di riscossione e versamento I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza. L’imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. Il versamento dell’imposta a favore del Comune di Loano, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, deve essere effettuato alle seguenti scadenze: 16 luglio per il trimestre aprile/giugno; Qualora l’importo dell’imposta trimestrale da versare (primo trimestre), sia inferiore ad €. 100,00, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il periodo successivo. Piazza Italia,2 – 17025 Loano (SV) – tel. 019675694 Nel 2018, stante l’applicazione dell’imposta per i soli mesi di Luglio ed Agosto, sarà eseguito il solo versamento del 16 novembre. Il versamento dovrà indicare la seguente causale: “Imposta di soggiorno – trimestre/quadrimestre ________ dell’anno ________. Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità: comunale, Banca Alpi Marittime Filiale di Loano, IBAN : IT55U0845046100000000831469 b) tramite POS presso l’ufficio URP; ATTENZIONE: L’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato. Obbligo di dichiarazione e rendicontazione contabili, devono presentare al Comune: a) il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione dal Comune; b) una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d’imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno; c) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l’imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l’imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). Le dichiarazioni ed il conto della gestione di cui ai punti precedenti, debitamente compilati, sottoscritti e corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere trasmessi al Comune di Loano con una delle seguenti modalità: Pag. 4 a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Loano, sito al primo piano del Palazzo Comunale – piazza Italia 2; b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera, ai fini della validità, la data di spedizione. La busta dovrà recare la seguente dicitura: IMPOSTA DI SOGGIORNO – Comune Loano – piazza Italia 2 – 17025 LOANO (SV) c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna. Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it ATTENZIONE L’omessa, incompleta o infedele dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro. Ulteriore obbligo I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune. ATTENZIONE: La mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell’esenzione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro. SI AVVISA che tutta la modulistica per l’applicazione dell’Imposta risulta essere disponibile sul sito internet del Comune di Loano, nella pagina dedicata. La modulistica a richiesta è anche disponibile in lingua estera. |