La Plusvalenza immobiliare è il guadagno ricavato dalla rivendita di un immobile ad un prezzo più alto di quello di acquisto, se rivenduto entro i 5 anni.

Il fisco tassa la plusvalenza immobiliare ai fini delle imposte sui redditi perché viene considerata un reddito diverso. La plusvalenza nella vendita di immobili è tassata quando l’immobile venduto è stato acquistato da meno di 5 anni, non è pervenuto al venditore in seguito ad una successione o quando l’immobile non è stato adibito a residenza del venditore.

Il venditore che deve pagare la plusvalenza può calcolarla e inserirla sotto la voce “altri redditi” della dichiarazione dei redditi, per poi pagare la relativa aliquota irpef; oppure può chiedere in sede di rogito notarile di applicare un’imposta sostitutiva del 26% (prima di gennaio 2020 l’aliquota era del 20%) che va pagata contestualmente al rogito.

La plusvalenza immobiliare non è dovuta quando l’immobile viene acquistato con agevolazione di prima casa e per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita l’immobile viene utilizzato come abitazione principale.

L’articolo 68 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi ha introdotto la possibilità di detrarre dalla plusvalenza i “costi inerenti”, ovvero tutte le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile.

Riferimenti normativi: Art.1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 nr. 266 (finanziaria 2006); Art.1 comma 310 legge 296/2006 (finanziaria 2007); Legge di stabilità 2020, art.1 c695, legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (che ha portato, a partire dal 01 gennaio 2020, l’aliquota dal 20 al 26%)