La conformità catastale è la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare ed i relativi dati catastali, nonché della corrispondente planimetria. Precisiamo che il catasto ha funzione fiscale e non fornisce dati certi relativi all’intestazione della proprietà e alla legittimazione urbanistica dell’immobile (il Catasto si definisce non probatorio), pertanto non è detto che ciò che è presente nella planimetria catastale sia stato concesso o autorizzato dal Comune.

A partire dal 01 Luglio 2010 il DL 78/2010 dispone che gli atti pubblici e le scritture private tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati esistenti , devono contenere, a pena di nullità:

  • identificazione catastale,
  • riferimento alle planimetrie depositate in catasto,
  • dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, rese in atto dagli intestatari o rilasciata da tecnico abilitato a seguito di aggiornamento catastale.

E’ una cosa molto comune trovare immobili difformi rispetto alla planimetria depositata a Catasto, ad esempio a seguito di spostamento delle tramezze.

Prima della verifica della regolarità catastale è opportuno effettuare la verifica della regolarità urbanistica-amministrativa dell’immobile, in quanto lo stato di fatto deve essere conforme all’ultimo progetto edilizio depositato e protocollato in Comune (in caso contrario si ha un abuso edilizio). Ci sono molti immobili accatastati, ma abusivi.

E’ una cosa assolutamente importante, dal momento che si decide di mettere in vendita un immobile, verificarne la conformità urbanistica-edilizia e quella catastale.