Cominciamo specificando che l’abuso edilizio è qualsiasi attività urbanistico-edilizia che non risponde alle norme di Legge e di regolamento, agli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Il Testo Unico dell’edilizia suddivide le categorie di abusi edilizi seguendo il criterio della gravità:

  • lottizzazione abusiva (art.30),
  • interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con essenziali variazioni (art. 31),
  • interventi di ristrutturazione “pesante” in assenza o in totale difformità del permesso di costruire o della SCIA (art. 33),
  • interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire o della SCIA (art.34),
  • interventi abusivi realizzati su suoli dello Stato o di enti pubblici (art. 35),
  • interventi eseguiti in assenza o in difformità della SCIA (art. 37).

La norma generale indica il ripristino allo stato dei luoghi con la demolizione in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

E’ necessario specificare la distinzione tra condono edilizio e sanatoria edilizia. Il condono tende ad ottenere la sanatoria di immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia. La sanatoria è un accertamento di conformità, per quegli interventi non autorizzati, ma di cui si ha la conformità con la normativa urbanistica ed edilizia, sia al momento della violazione che al momento dell’istanza (la cosiddetta doppia conformità).

Condono Edilizio

In Italia ci sono state 3 leggi speciali di durata definita:

  • la Legge n 47 del 1985,
  • la Legge n 724 del 1994,
  • la Legge n 326 del 2003

Quindi per gli immobili non condonati, l’unica disciplina applicabile è quella descritta nel Dpr. 380/2001 che prevede come unica possibilità di sanatoria “l’accertamento di conformità” pagando per l’abuso.

Sanatoria Edilizia o accertamento di conformità

Art. 36 riguarda solo gli abusi formali, per i quali è richiesto il requisito della “doppia conformità” nei due momenti indicati, cioè al tempo del compimento dell’abuso e al tempo della richiesta di sanatoria. E’ richiesto il pagamento di una sanzione amministrativa.

Art. 37 per gli interventi per i quali è richiesta la SCIA è possibile conseguire la sanatoria dell’abuso edilizio tramite accertamento di conformità e dietro pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e in misura non inferiore a 516 euro ( e non superiore a 5164,00 euro).